IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge  regionale  10  marzo
1983, n. 11 e' inserito il seguente ulteriore comma:
    "Qualora  le  candidature siano inferiori al numero dei membri da
eleggere, il Consiglio regionale sceglie tra i  nominativi  designati
dai  Gruppi di maggioranza o di minoranza e, nel caso in cui manchino
o siano comunque insufficienti le candidature  espresse  dai  Gruppi,
tra i cittadini aventi i requisiti di cui al secondo comma".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 2 giugno 1993
 
                              DEL COLLE